• Frequently Asked Questions

    Frequently Asked Questions

Qual è la definizione di “rifiuto”?

L’art. 183, comma 1, lettera a) del T.U.A. – Testo Unico in materia Ambientale – recita: “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

Quali sono le caratteristiche di un rifiuto pericoloso?

L’art. 183, comma 1, lettera b) del T.U.A. – Testo Unico in materia Ambientale – recita: “Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della Parte IV del citato decreto”.
Le principali classi di pericolosità, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono: esplosivo, infiammabile, tossicità acuta, cancerogeno, corrosivo, infettivo ed ecotossico.

Chi identifica il codice CER di un rifiuto?

La classificazione dei rifiuti e la conseguente attribuzione del codice CER ricadono nella sfera di competenza del produttore/detentore.
Il Legislatore ha, infatti, ragionevolmente supposto che sia lui a conoscere, più di altri, il processo, le trasformazioni e le materie prime che hanno dato origine al suo rifiuto. Nella pratica, tuttavia, questo compito viene spesso affidato a soggetti terzi: come il consulente ambientale di fiducia, il trasportatore che prende in carico i rifiuti, oppure l’impianto destinatario.
Ciascuno di essi, tuttavia, potrebbe operare con obiettivi di interesse economico diverso e con diversa propensione al rispetto dell’ambiente. È, quindi, fondamentale, viste le responsabilità in capo al produttore/detentore, che questi si accerti della scrupolosità con cui viene eseguita la classificazione dei rifiuti.
In mancanza, potrebbe ragionevolmente nascere il dubbio sulla validità dei criteri di valutazione adottati per la classificazione e, di conseguenza, non sarebbe irrazionale il timore del produttore di sentirsi poco tutelato di fronte ad eventuali contestazioni da parte degli enti di controllo. (Fonte: Studio Kemis)

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Quando e per quali rifiuti devo compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti?

Le registrazioni sul registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere effettuate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla collocazione di un rifiuto pericoloso nel deposito temporaneo – operazione di carico – e nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla consegna del rifiuto ad un trasportatore autorizzato – operazione di scarico.

Attenzione: i soggetti che producono rifiuti non pericolosi e che svolgono attività rientranti nell’art 184, comma 3, lettere:

  • c) Lavorazioni industriali;
  • d) Lavorazioni artigianali;
  • g) Rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

hanno l’obbligo di annotare sul registro di carico e scarico dei rifiuti anche la movimentazione di rifiuti non pericolosi.

Posso collocare nel mio deposito temporaneo rifiuti di aziende terze?

No, nel deposito temporaneo possono essere collocati esclusivamente rifiuti del produttore.

Che quantità e per quanto tempo posso avere un rifiuto nel mio deposito temporaneo?

L’art. 183, comma 1, lettera bb) del T.U.A. – Testo Unico in materia Ambientale – recita:

  • 2)"I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno".

Il produttore dei rifiuti ha, dunque, la possibilità di gestire il proprio deposito temporaneo applicando, a propria discrezione, uno dei seguenti criteri, inviando a smaltimento i propri rifiuti:

  • a) Almeno una volta ogni tre mesi indipendentemente dalla quantità di rifiuto presente nel deposito temporaneo;
  • b) Quando il volume dei rifiuti nel proprio deposito temporaneo raggiunge i 30 (trenta) metri cubi di cui, però, al massimo 10 (dieci) metri cubi di rifiuti pericolosi;
  • c) Almeno una volta l'anno.

Produciamo solo rifiuti NON pericolosi. Abbiamo l’obbligo di compilare il MUD?

L’art. 189, comma 3, del T.U.A. – Testo Unico in materia Ambientale – recita:
“Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore ad euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti”.
Se ne desume che: hanno l’obbligo di compilazione del MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale – tutte le aziende che hanno prodotto/movimentato rifiuto pericoloso.
Per “movimentazione di rifiuto” si intende il materiale spostamento di un rifiuto dal deposito temporaneo.
Il solo carico di un rifiuto nel deposito temporaneo, non dà, di per sé, luogo alla compilazione del MUD.
Inoltre: Le aziende che svolgono attività artigianali, industriali e di potabilizzazione delle acque o abbattimento dei fumi o gestione dei rifiuti, se hanno più di dieci dipendenti hanno l'obbligo di compilare il MUD per la movimentazione di rifiuto pericoloso ed anche NON pericoloso.
Quindi un'azienda che produce solo rifiuto non pericoloso che ha più di dieci dipendenti e svolge un'attività artigianale, industriale o di potabilizzazione delle acque, abbattimento di fumi o gestione dei rifiuti è comunque tenuta alla compilazione il MUD.

Mi hanno parlato di smaltimenti fiscali. Vi occupate anche di questo?

Si, ci occupiamo anche di questa particolare tipologia di smaltimento.
Sembra doveroso, a tal proposito, fornire una definizione di smaltimento fiscale:
Si definiscono smaltimenti fiscali gli smaltimenti in cui si riscontra la presenza congiunta di elementi:

  • a)Volontà dell'imprenditore;
  • b)Eccezionalità dell'evento.

Quando ricorrono entrambi gli elementi, si configura il rito descritto nel DPR 441/1997 che coinvolge:

  • -Guardia di Finanza od Agenzia delle Entrate od Ufficio IVA;
  • -Presenza di un notaio che verbalizza la distruzione dei beni qualora gli stessi abbiano un valore pari o superiore ad €10.000,00 (diecimila/00 euro).

La distruzione di una partita di prodotti scaduti NON è considerata uno smaltimento fiscale, pur generando un abbattimento fiscale del magazzino a seguito dello smaltimento stesso. Un prodotto scaduto è considerato rifiuto a tutti gli effetti. Lo smaltimento di un rifiuto è un obbligo di legge. Non si ravvisano né la volontà dell'imprenditore, né l'eccezionalità dell'evento.

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